REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DEL GRUPPO DONATORI VOLONTARI SANGUE
G.D.V.S. DI PATERNO’
CARATTERI, NATURA, ADESIONI, MEZZI FINANZIARI
Art. 1 – CARATTERI DELL’ADESIONE
Partendo dal presupposto che l’ideale della Solidarietà sta al di sopra di ogni ideologia e che esso poggia sulla consapevole partecipazione ai problemi della società, l’iscrizione al GDVS è aperta a tutti, è gratuita e libera; l’adesione può essere interrotta unilateralmente in qualsiasi momento.
Art. 2 – POTENZIAMENTO DEL GDVS, CONVENZIONI
Al fine di perseguire più efficacemente ed incisivamente i propri scopi, il GDVS può costituire proprie sezioni nell’ambito aziendale, comunale, provinciale e regionale.
Il GDVS può aderire ad associazioni, o federazioni a carattere provinciale, regionale, nazionale e sovranazionale purché sia garantito il rispetto delle finalità sociosanitarie e dei caratteri di autonomia e democraticità che gli sono propri.
Tali adesioni sono decise dall’Assemblea dei soci.
Per uguali motivi il GDVS può sottoscrivere più di una convenzione con l’Azienda USL e con Aziende ospedaliere purché si evincano la necessità, la maggiore funzionalità dell’organizzazione e l’apporto nella crescita del Gruppo ai fini di un servizio qualitativamente più soddisfacente e verso i cittadini.
Tale decisione è presa dal Consiglio Direttivo.
Art. 3 – MEZZI FINANZIARI
L’accettazione o il rifiuto di qualsiasi offerta o contributo è di competenza del Consiglio Direttivo che decide a maggioranza.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Sono da respingere le offerte o qualsiasi altro atto di liberalità fatto da pazienti o loro familiari, che intendono in qualche modo “retribuire” le sacche ricevute.
I contributi degli enti pubblici sono da richiedere e accettare se in armonia con le leggi vigenti.
ISCRIZIONE DEI SOCI, DOVERI, RICONOSCIMENTI
Art. 4 – I SOCI: DIRITTI E DOVERI
Tutti coloro che vogliono fare parte del Gruppo sono tenuti a conoscere e accettare lo statuto e il presente regolamento.
La consegna della tessera testimonia l’accettazione della richiesta di adesione al GDVS.
Il socio donatore si impegna in quanto volontario a donare il proprio sangue gratuitamente, senza nulla pretendere per questo motivo da parte del ricevente, o dei familiari, o del Gruppo stesso.
Il socio, pur non essendo obbligato categoricamente a donare il proprio sangue alla richiesta del Gruppo, resta vincolato moralmente a non creare ostacoli se non vi siano concreti motivi ostativi al momento della chiamata alla donazione.
Art. 5 – REGISTRAZIONE DELLE DONAZIONI
Tutte le donazioni fatte dopo l’iscrizione al GDVS devono essere registrate sul tesserino personale del socio e nella scheda tenuta dall’ufficio di segreteria del Gruppo.
Art. 6 – OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLE DONAZIONI
Il socio si impegna a donare sempre dietro richiesta o da parte dell’ufficio di segreteria e coordinamento del GDVS o, liberamente, dietro assenso del Servizio Trasfusionale di riferimento per seguire un calendario personalizzato delle donazioni. In caso di donazione eccezionale effettuata al di fuori di tali modalità il socio è obbligato a comunicare, appena possibile, alla segreteria del Gruppo gli estremi dell’avvenuta donazione effettuata per la registrazione nella sua scheda personale.
Art. 7 – OBBLIGO DEI CONTROLLI SANITARI PERIODICI
Il socio donatore si impegna a sottoporsi ai controlli di idoneità fisica previsti dalla legge e a rispettare le disposizioni in materia sanitaria del Responsabile Sanitario del Gruppo.
Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Nei casi di riconosciuta e accertata incompatibilità con lo status di socio, previsti dagli artt. 5 e 6 dello Statuto del GDVS, il Consiglio Direttivo, sentite le eventuali obiezioni del socio, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto può procedere alla sua esclusione, della quale dà comunicazione scritta all’interessato per l’eventuale ricorso al Consiglio dei Saggi.
La perdita della qualifica di Socio Donatore è conseguente alla mancata donazione per due anni consecutivi ed alla mancata presentazione in sede dei necessari chiarimenti.
Art. 9 – REVISIONE DEL REGISTRO SOCI COLLABORATORI E ONORARI
La revisione del registro dei soci collaboratori e onorari va fatta una volta all’anno e comunque prima della convocazione dell’Assemblea.
La perdita della qualifica di Socio Collaboratore è determinata dalla cessata collaborazione attiva alle iniziative del Gruppo, o dalla mancata e prolungata disponibilità personale.
La categoria dei soci onorari include i soci già donatori che non possono più effettuare donazioni per cause che esulano dalla propria volontà, fermo restando il rispetto degli articoli 5, 10, e 11 dello statuto.
Resta inteso che, ogni tre anni alla vigilia delle elezioni per il rinnovo delle cariche, a tutti i soci inquadrati nella categoria degli onorari verrà sottoposta una richiesta avente oggetto la volontà o meno di voler permanere nella categoria ed esercitare i diritti di voto.
Art. 10 – BENEMERENZE E RICONOSCIMENTI
Per sottolineare nella giusta misura l’importanza dell’assiduità nella donazione del sangue e/o di emoderivati, ai soci donatori possono essere assegnati dei riconoscimenti dopo 15, 30, e più donazioni.
La cadenza delle benemerenze può essere variata, sulla base di motivazioni fondate, dal Consiglio Direttivo.
Altre benemerenze possono essere assegnate ai soci collaboratori dopo un certo numero di anni di permanenza in tale categoria, o anche in conseguenza di meriti particolari acquisiti, a giudizio del Consiglio Direttivo.
Art. 11 – APERTURA DEL GRUPPO AD UNA PARTECIPAZIONE ALLARGATA
Chiunque ne sia interessato può partecipare alla vita del Gruppo nelle varie attività e iniziative e nei momenti della loro elaborazione e preparazione anche esprimendo o facendo pervenire proprie proposte.
Inoltre l’interessato può fare pervenire interrogazioni e obiezioni e il Consiglio Direttivo, su richiesta scritta motivata, può esprimere parere favorevole a far visionare il bilancio o altri documenti del GDVS.
GLI ORGANI DEL GDVS
Art.12 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è composta da tutti i soci del GDVS; quella ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro la prima metà del mese di febbraio.
Essa è l’organo supremo del GDVS, sono ammesse deleghe ma non ai membri del Consiglio Direttivo, relativamente alle Assemblee ordinarie indette per l’approvazione della relazione morale del Presidente, del consuntivo dell’anno passato e del preventivo dell’anno successivo, nonché di modifiche al regolamento. Non sono ammesse deleghe per le Assemblee indette per il rinnovo degli organi rappresentativi del Gruppo.
Considerato che l’Assemblea ordinaria indetta a febbraio costituisce il momento di conclusione e chiusura della gestione annuale del Consiglio Direttivo in carica, è stabilito che le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, giunto alla sua scadenza naturale dopo i tre anni di carica, vengano effettuate entro e non oltre il mese di aprile successivo. In virtù di quanto sopra, solo ed esclusivamente per la prima applicazione, il termine di permanenza in carica dell’attuale Consiglio Direttivo e delle altre cariche elettive verrà posticipata ad aprile 2014.
L’avviso della convocazione viene inviato dal Presidente con i mezzi più idonei almeno 15 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento.
L’avviso di convocazione ai soci deve essere idoneo affinché questo possa essere facilmente recepito e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, l’ora della prima convocazione e l’ora della seconda convocazione che deve essere tenuta almeno un’ora dopo la prima.
Quando a richiedere l’Assemblea sono i soci, o il Consiglio Direttivo il Presidente ha l’obbligo di convocarla entro un mese dalla richiesta.
Ogni socio può portare a seguito al massimo 5 deleghe.
Art. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Nella sua prima riunione di insediamento eleggerà il Vice Presidente, il Cassiere e tanti Responsabili quanti sono i principali settori di attività e di responsabilità all’interno del GDVS.
Il segretario verbalizzante del Consiglio Direttivo può essere individuato tra i consiglieri oppure tra il personale di segreteria.
Su richiesta del Consiglio Direttivo partecipa alle sedute il medico Responsabile Sanitario che potrà esprimere pareri e proposte riguardo tutte le questioni di natura medica, scientifica e tecnologica.
Il Consiglio Direttivo provvede a nominare la Commissione elettorale alla scadenza del proprio mandato, o anche prima in caso di dimissioni del Presidente o del Consiglio Direttivo, che vanno prese a maggioranza.
Al fine di comunicare ai donatori per tempo (anche tramite la “Lettera al Donatore”) le decisioni in merito alle modalità di espletamento delle votazioni, si stabilisce che la nomina della Commissione elettorale avvenga almeno 40 gg. prima della data delle suddette elezioni.
Il Consiglio Direttivo predispone la stesura annuale del bilancio preventivo e del consuntivo da presentare all’Assemblea dei soci per l’approvazione.
Il Consiglio Direttivo provvede a definire il numero massimo dei consiglieri da eleggere oltre il Presidente. Il numero dei consiglieri deve comunque prevedere e comprendere la figura del vice presidente, del cassiere e di almeno un responsabile per ogni area di attività svolta dal GDVS.
Il Consiglio Direttivo fa pervenire alla Commissione elettorale le liste, le più ampie possibili, dei candidati da eleggere negli organi e l’elenco degli aspiranti a scrutatori dei seggi elettorali, che saranno successivamente incaricati dalla Commissione secondo i criteri che si riterranno più confacenti alle esigenze contingenti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che ne è ravvisata la necessità dal Presidente. Lo stesso Consiglio è presente agli incontri operativi settimanali con i soci impegnati attivamente alla conduzione delle attività e delle iniziative del Gruppo.
Al fine di riaffermare il principio della massima partecipazione democratica alla vita del Gruppo, il Consiglio Direttivo potrà deliberare dopo aver sentito il parere, le proposte e/o le richieste espresse dai soci attivi nel corso delle sedute settimanali.
La convocazione può essere fatta con un anticipo di 15 giorni verbalmente, o per telefono, o con quegli altri mezzi che il Presidente riterrà più opportuni.
Il membro che, senza giustificato e grave motivo, risulti assente consecutivamente per tre sedute, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo a maggioranza; dopodiché si procederà alla sua sostituzione.
In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un membro, subentra al suo posto il primo dei non eletti.
In caso di parità di voti subentra il più anziano per appartenenza al GDVS.
Il Presidente comunica agli interessati il deliberato del Consiglio.
In ossequio ai caratteri del GDVS, fissati dall’art. 1 dello Statuto, è incompatibile con la carica di membro del Consiglio la contemporanea assunzione, o il mantenimento di cariche, di rappresentanze, di responsabilità nelle organizzazioni di partiti, di movimenti politici, di congregazioni religiose, di altre associazioni di volontariato della donazione di sangue e di strutture similari.
In caso di decadenza, o di dimissioni del Consiglio, esso resta in carica per l’ordinaria amministrazione e per indire le nuove elezioni entro 120 giorni.
Il consiglio direttivo delibera sulle modifiche dell’orario contrattuale del personale di segreteria.
ART. 14 – IL PRESIDENTE
Rappresenta legalmente il GDVS, coordina tutte le attività e le iniziative intraprese, convoca il Consiglio Direttivo, nonché l’Assemblea dei soci, il Consiglio dei Saggi e la Commissione elettorale su incarico del Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.
Comunica alle Autorità ed agli Enti ai quali spetti la conoscenza, o sia opportuno renderla nota, la composizione dei nuovi organi eletti dall’Assemblea.
Assume le responsabilità e le decisioni più adeguate nelle occasioni di emergenza e urgenza sulle quali relazionerà al Consiglio Direttivo nella successiva riunione per la ratifica.
Presiede le riunioni del Consiglio e dell’Assemblea dei soci. Partecipa, o all’uopo delega, alle riunioni settimanali con i soci attivisti e consiglieri.
Sovrintende all’ufficio di segreteria di cui ha la responsabilità.
In caso di parità il suo voto prevale nelle delibere del Consiglio e dell’Assemblea.
Ha l’obbligo di effettuare al nuovo presidente eletto, entro 15 giorni dalle elezioni, le consegne di quanto appartenente al Gruppo, accompagnato da una sintetica relazione contente i conti e le fatture in sospeso, nonché gli incarichi mantenuti presso altri organismi nella qualità di Presidente.
Art. 15 – IL VICE PRESIDENTE
Sostituisce legalmente, anche con potere di firma, il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Di regola svolge il ruolo di sostegno al Presidente, anche espletando funzioni particolari o assumendo incarichi specifici.
Art. 16 – IL CASSIERE
Il Cassiere ha il compito di:
- tenere aggiornata la contabilità del GDVS;
- compilare e predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da presentare al Consiglio Direttivo per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea;
- svolgere altri ulteriori incarichi concernenti la sua funzione.
Art. 17 – IL CONSIGLIO DEI SAGGI
Il Consiglio dei Saggi è costituito da tre membri e viene convocato e presieduto dal membro più anziano; ha larga autonomia nella decisione e nella gestione dei problemi, sentite le parti ed avendo esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza.
Ha l’obbligo di redigere i verbali e di comunicarli, entro 30 giorni dalla convocazione, al Presidente il quale a sua volta provvederà immediatamente ad informare il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali interessati delle decisioni assunte.
Art. 18 – LA COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione elettorale si costituisce ogni tre anni, o anche prima, ogni qualvolta decade o si dimette il Consiglio Direttivo.
Essa è costituita da almeno tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo uscente e scelti tra i non candidati; tra essi sarà nominato un presidente e un segretario. La loro opera è svolta gratuitamente.
Essa provvede:
- alla formazione delle liste dei candidati in base alle disponibilità dichiarate dei soci ed alle segnalazioni del Consiglio Direttivo uscente. Limitatamente ai candidati del Consiglio dei Saggi, le candidature possono essere proposte o dal Consiglio Direttivo e/o da un gruppo di soci (almeno20). Le liste, una per i candidati a Presidente e Consiglio Direttivo e l’altra per il Consiglio dei Saggi, devono essere compilate riportando il cognome e nome dei candidati secondo l’ordine alfabetico;
- alla costituzione di un seggio nella sede sociale del GDVS e di altri seggi dislocati nelle eventuali sezioni locali;
- alla nomina dei componenti di ogni seggio (nel numero ottimale di 6), scelti tra i soci non candidati e non siano consiglieri uscenti che si sono resi gratuitamente disponibili a tal uopo;
- alla diffusione massima possibile delle liste, anche tramite la “Lettera al Donatore”, e delle eventuali regole per l’esercizio del voto da parte degli elettori nei seggi;
- alla vigilanza affinché le operazioni di voto, di scrutinio e di raccolta dei dati procedano regolarmente e speditamente.
Le liste dei candidati si costituiscono per evitare dispersione di voti e pertanto sono soltanto indicative e non vincolanti per l’elettore poiché tutti i soci godono dell’elettorato attivo e passivo.
Nel caso di costituzione di più seggi, i relativi dati elettorali saranno raccolti dalla Commissione elettorale.
Nelle schede, di colore diverso per ogni organo da eleggere, deve essere riportato chiaramente l’organo per cui vanno usate e le preferenze, espresse riportando il cognome o il numero d’ordine del candidato nella lista di appartenenza, devono essere pari alla metà più uno del numero dei componenti l’organo.
In caso di schede con numero di preferenze superiori a quello consentito, si prendono valide quelle rientranti nel numero consentito, escludendo le rimanenti secondo l’ordine con cui sono state espresse.
Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti si elegge il più anziano per appartenenza al GDVS.
Il voto per l’elezione degli Organi del GDVS deve essere espresso in segreto.
L’elezione dovrà essere verbalizzata dalla Commissione elettorale e ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria dei soci.
LE SEZIONI LOCALI
Art. 19 – FUNZIONAMENTO
La costituzione e la soppressione di una Sezione viene deliberata dal Consiglio Direttivo; per la soppressione il Consiglio Direttivo decide sentito il parere del Responsabile coordinatore di Sezione.
Le sezioni locali, fin quando non avranno raggiunto la propria autonomia, dipenderanno sia amministrativamente sia economicamente dal GDVS di Paternò con segreteria comune o strettamente collegata; saranno motivi di chiara obiettività logistica a stabilire le modalità di azione, non saranno tenute in considerazione le decisioni che impegnano il nome del GDVS assunte dalle sezioni locali senza aver ricevuto l’approvazione del Consiglio Direttivo o, per casi urgenti, dal Presidente.
Esse sono tenute a trasmettere all’Ufficio di segreteria l’elenco dei soci completo dei dati anagrafici, i nominativi degli scrutatori del seggio della sezione e quant’altro richiesto dalla sede centrale ai fini dell’elaborazione dei dati statistici.
Una sezione locale può richiedere l’autonomia completa se l’assemblea, costituitasi con almeno i tre quarti dei soci, ha espresso tale volontà con la maggioranza dei due terzi.
INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
Art. 20 – INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO
Per quanto non stabilito dal presente Regolamento provvede il Consiglio Direttivo con apposite delibere da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci successiva al provvedimento.
Art. 21 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
Le modifiche al presente Regolamento sono di competenza dell’Assemblea Ordinaria.